Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Abruzzo
Agevolazioni
Agevolazioni #finsubito
Alghero aste
Cagliari aste
Chieti
Emilia Romagna aste
Firenze aste
Italia aste
L'Aquila
Lazio aste
Lombardia aste
News aste
Olbia aste
Post dalla rete
Roma aste
Sardegna aste
Sassari aste
Toscana aste
Zes agevolazioni
   


Con la sentenza dell’8 maggio 2024 n. 5/2024, il Giudice delegato del Tribunale di Oristano ha omologato un piano di ristrutturazione del debito del consumatore, analizzando alcuni degli elementi, spesso critici, che caratterizzano questo tipo di procedura, ovvero, la meritevolezza del consumatore, la valutazione del merito creditizio e la valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Rimandando alla lettura del provvedimento per comprendere le ragioni che hanno portato la ricorrente, nel corso degli anni, a trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, l’attenzione viene qui focalizzata sull’attenta analisi svolta dal Giudice sardo che l’ha portato ad omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, nonostante le osservazioni critiche mosse dagli Istituti di credito.

 

Sulla meritevolezza del consumatore.

L’iter argomentativo del Giudice delegato parte da due importanti presupposti di carattere generale, ovvero, che il sovraindebitamento, nella maggior parte dei casi, non è un fenomeno istantaneo bensì è il frutto di un percorso di graduale inadempimentoe che, ad un’errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, non corrisponde necessariamente una condizione di colpa grave nell’assumere obbligazioni”.

Invero, come evidenzia il giudicante, “nella disciplina innovata, la finalità perseguita dal legislatore è … quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l’accesso al beneficio (peraltro nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità ex da parte del Giudice di revoca dell’omologa in presenza delle ipotesi ex art. 71 CCI) salvo il caso in cui, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”.

Ne consegue cheil consumatore non può (…) ritenersi immeritevole quando, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente.

In tale ottica, sottolinea il Giudice oristanese, sono stati ritenutifattori esterni non imputabili al debitore: (…) la perdita del posto di lavoro ovvero il calo inatteso dei redditi; la malattia di un familiare; una ludopatia certificata; la subita usura; un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale; il mancato incasso di crediti attesi.

Nella stessa ottica,  è stata ritenutasuscettibile di positiva valutazione la circostanza che i finanziamenti contratti, anche ove implicanti uno sforzo economico astrattamente superiore alle proprie disponibilità, siano stati in gran parte onorati, attraverso il pagamento rateale ovvero attraverso la cessione del quinto dello stipendio, ovvero il fatto che in alcuni casi l’accesso al credito è stato determinato proprio dalla necessità di dover estinguere il debito derivante da un precedente finanziamento”.

Pertanto, applicando i suddetti criteri alla vicenda specifica, il plurimoricorso al credito” della ricorrente non può essere considerato come “elemento ostativo all’ammissibilità della proposta …, dovendosi escludere che la situazione di dissesto economico sia stata determinata da scelte gravemente colpevoli della ricorrente”. In altre parole, sulla base della documentazione depositata, è stato escluso che si potesse “al riguardo discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento”.

 

Sulla valutazione del merito creditizio.

Secondo il Giudice Delegato, inoltre, le società finanziarie creditrici non hanno tenuto conto del merito creditizio della ricorrente. Invero, “il fatto che la ricorrente, probabilmente attanagliata dalla preoccupazione della propria situazione debitoria, abbia dichiarato di poter sostenere la rata del finanziamento, non costituisce esimente per il finanziatore, in quanto il medesimo non è esonerato dal condurre proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente”.

In particolare, una delle società finanziarie creditrici, ai fini della valutazione del merito creditizio, si era limitata a far sottoscrivere alla ricorrente una semplice dichiarazione. L’Istituto creditizio si era basato, quindi,unicamente sulle opinioni e sulle valutazioni prognostiche della stessa debitrice in merito alla propria situazione finanziaria. Risulta quindi evidente che, “se le informazioni acquisite sono insufficienti (se non assenti), la valutazione del probabile esito del rapporto, in punto di fisiologica restituzione del prestito erogato, non può che, per conseguenza, risultare in sé stessa casuale e, in ogni caso, non corretta”.

Del resto, “per essere “adeguata” secondo quanto dispone la norma del testo unico la “raccolta di informazione” deve in ogni caso essere tale da “fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio”: e questo anche perché occorre mettersi nell’ottica della prudenza (art. 5 T.U.B.) e della diligenza (art. 1176, comma 2, c.c.)”.  

In altri termini, il focus proprio della disposizione scritta nell’art. 124 – bis sta nella prescrizione di un risultato: base per il corretto svolgimento della valutazione del merito di credito non può che essere l’acquisizione di informazioni che siano effettivamente (nel concreto) adeguate. Del resto, la stessa lettera dell’art. 124- bis sembra indicare in modo univoco, che il catalogo dei canali di acquisizione delle informazioni occorrenti è aperto, non chiuso in astratto (“se del caso” … “ove necessario”). Tanto più che sarebbe incongruo, o meglio gratuito, ridurre la portata della formula “informazioni fornite dal consumatore” alle sole dichiarazioni rese da questi, così trascurando tutte quelle ritraibili dai documenti che gli venga richiesto di fornire.

L’organo Giudicante ricorda anche che, “come osservato da attenta dottrina, questa lettura normativa non è in alcun modo smentita dalla constatazione delle differenze letterali che la norma dell’art. 124 – bis presenta rispetto alla corrispondente disposizione dell’art. 120 – undecies, come relativa alla valutazione del merito di credito immobiliare (…). Non troverebbe infatti ragionevolezza sistematica l’adozione di una disciplina rigorosa per la specie del credito immobiliare e invece superficiale e approssimativa per l’ipotesi in genere di credito al consumatore”.

Pertanto, tornando al caso concreto, secondo il magistrato, “il contegno omissivo del consumatore non pregiudica quindi l’omologa del piano presentato. Non v’è dubbio, infatti, che il comportamento del finanziatore non si sia, nella specie, conformato al canone della diligenza professionale.

 

Sulla durata pluriennale del piano

Rispetto alla predisposizione di piani del consumatore con dilazione ultrannuale, il Giudice sottolinea che, “anche alla luce della ratio posta a fondamento della disciplina del sovraindebitamento, in presenza di determinate condizioni, quali la previsione di un piano economico idoneo a compensare il sacrificio del creditore e la positiva valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, non possa aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”.

D’altro canto,tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex L. n. 3 del 2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. “considerando” 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

 

La valutazione di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Per quanto riguarda la valutazione della “convenienza del piano per i creditori rispetto all’ipotesi liquidatoria”, questa è stata basataprevalentemente sull’incertezza che caratterizza la vendita dei beni immobili nel contesto attuale del mercato immobiliare, in generale nel paese ed in particolare nel territorio di riferimento”.

 La prospettata durata del piano, infatti, è stata ritenutacompatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca caratteristica è proprio la lunga durata che, secondo la prassi bancaria, raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle indicate nel piano del consumatore in esame”.  Così come si è tenuto in considerazione che il debitore ha offerto al creditore un valore complessivo verosimilmente certo (…), addirittura una somma presumibilmente superiore a quella in ipotesi ritraibile dalla procedura esecutiva, atteso che costituisce ormai un fatto notoriamente apprezzabile in termini statistici quello che gli utenti che si indirizzano verso il mercato delle vendite esecutive immobiliari usufruisce in maniera massiva della facoltà prevista dalla legge all’art. 571, II co. c.p.c., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, quale offerta minima ammissibile”. All’uopo, il Giudice ha altresì osservato “che l’allocazione sul mercato dell’immobile non al primo esperimento di vendita, ma, secondo il dato statistico medio delle procedure esecutive immobiliari registrato presso l’ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Oristano, negli esperimenti di vendita successivi, il valore di realizzo dell’immobile (peraltro decurtato di ulteriori spese esecutive relative alle successive fasi di aggiudicazione – e liberazione – nonché di distribuzione) sarebbe in ogni caso insufficiente a garantire il soddisfacimento dell’intero credito”.

Un ulteriore elemento a favore della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria è stato individuato “nell’impegno della debitrice di mettere a disposizione della procedura” una parte “della somma di TFR e TFS maturato …da corrispondersi al raggiungimento dell’età pensionabile della ricorrente ovverosia al compimento di 65 anni (nel 2029); tale importo aumenta la percentuale di soddisfazione per il creditore ipotecario …, non più del 50% bensì del 70%”.

Inoltre, per quanto riguarda la contestazione del creditore ipotecario in relazione alla maggiore celerità dell’ottenimento del quantum alla luce della natura fondiaria del credito, il Giudice ha considerato che, “nel caso di diniego di omologazione, è più che prevedibile che il debitore faccia istanza finalizzata all’apertura della liquidazione controllata. L’apertura della procedura comporterebbe l’immediata sospensione di tutte le procedure esecutiva in attesa delle determinazioni del liquidatore ritenendo lo Scrivente preferibile l’impostazione orientata alla non estensibilità della disposizione di cui all art. 41 comma 2 TUB alla citata procedura.

Ergo, appurata altresì la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, il piano è stato omologato.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui