L’Inps, con proprio messaggio n. 2133 del 5.6.2024, comunica che, alla chiusura del termine di presentazione delle domande, per l’anno 2024, sono pervenute 400.505 domande per il “Bonus psicologo”.
Al fine di consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in
possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE, attraverso le tre modalità alternative previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e di seguito indicate:
- presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
A seguire, si provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Con successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.
Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle
graduatorie.
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