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Tra le Guide pubblicate dall’Agenzia
delle Entrate
sulle agevolazioni nella
Dichiarazione dei Redditi 2024
, una è interamente dedicata
alle Spese
per interventi finalizzati al risparmio energetico
,
c.d. Ecobonus, che vanno dichiarate nei Righi
E61/E62, quadro E, Sez. IV.

Ecobonus: la Guida del Fisco alle detrazioni in dichiarazione
dei redditi

Il c.d. Ecobonus, detrazione spettante per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a
349, della legge n. 296/2006, che ne delinea l’ambito di
applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili,
alla percentuale di detrazione spettante, nonché alle modalità di
fruizione della detrazione.

Attualmente l’agevolazione è disciplinata dall’art. 14 del
decreto legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni che ha
elevato l’aliquota al 65%con riferimento alle spese sostenute a
partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto
stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi
agevolabili.

La Guida è così suddivisa:

  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco
    bonus (Righi E61/E62, quadro E, Sez. IV)Aspetti generali

    • Soggetti che possono fruire della detrazione
    • Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione
      del credito o contributo sotto forma di sconto Limiti di
      detraibilità
    • Edifici interessati
    • Tipologia di interventi ammessi alla detrazione
    • Interventi sulle parti comuni di edifici
  • Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
    (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Interventi sull’involucro degli edifici esistenti (Righi E61 –
    E62 col. 1 cod. 2 e 12)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Installazione di pannelli solari (Righi E61 – E62 col. 1 cod.
    3)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi
    E61 – E62 col. 1 cod. 4 e cod. 13)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Acquisto e posa in opera di schermature solari (Righi E61 – E62
    col. 1 cod. 5)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Acquisto e posa in opera di impianti dotati di generatori di
    calore alimentati da biomasse combustibili (Righi E61 – E62 col. 1
    cod. 6)

    • Tipologia di spese ammesse alla detrazione
  • Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
    multimediali per controllo da remoto – Building Automation (Righi
    E61 – E62 col. 1 cod. 7 e 16)

    • Interventi e spese agevolabili
    • Limiti di detrazione
    • Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici
      condominiali esistenti (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 8 e 9)
  • Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione
    energetica e misure antisismiche con passaggio ad una o a due
    classi di rischio inferiore (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 10 e
    11)
  • Schema riassuntivo risparmio energetico
  • Limite di detrazione.
  • Adempimenti
  • Asseverazione da parte di un tecnico abilitato
  • Attestato di prestazione energetica
  • Scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati
  • Invio della scheda descrittiva all’ENEA
  • Pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale
  • Intestazione dei documenti di spesa
  • Trasferimento dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli
    interventi
  • Vendita dell’immobile
  • Trasferimento dell’immobile mortis causa
  • Cumulabilità con altre agevolazioni
  • La rateizzazione del beneficio
  • Rideterminazione delle rate
  • Documentazione da controllare e conservare

Ecobonus: la disciplina di riferimento

La disciplina di applicazione dell’Ecobonus è abbastanza
eterogenea e si può così sintetizzare:

  • le detrazioni in commento sono attualmente disciplinate
    dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013, che ha elevato l’aliquota della
    detrazione al 65% con riferimento alle spese sostenute a partire
    dal 6 giugno 2013, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori
    interventi agevolabili.
  • a partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è
    ridotta al 50%
  • agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva al
    6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni e i requisiti tecnici
    di cui al d.m. 6 agosto 2020 (c.d. decreto Requisiti).
  • agli interventi la cui data di inizio lavori sia antecedente al
    6 ottobre 2020, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 19
    febbraio 2007 e successive modificazioni. La data di inizio lavori
    può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in
    comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del
    d.lgs. n. 192 del 2005 (art. 12, commi 1 e 3, del d.m. 6 agosto
    2020).
  • l’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (Dcereto Rilancio)
    ha introdotto nuove disposizioni per le spese sostenute dal 1°
    luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati
    all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti
    fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
    elettrici negli edifici, c.d. Superbonus), con la possibiltà per
    contribuente di avvalersi del Superbonus, rispettando gli
    adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa,
  • per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo
    complessivo superiore a 70mila euro la detrazione spetta se
    nell’atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27
    maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da
    datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore
    edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
    datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul
    piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio
    2022). La mancata indicazione del contratto collettivo nelle
    fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta
    il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione
    sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in
    possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa
    attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei
    lavori edili relativi alla fattura emessa.

Ecobonus: tabelle riepilogative

Nel vademecum sono riportate alcune utili tabelle sulle
agevolazioni, con la tipologia di lavoro e acquisto effettuato, il
limite di detrazione e di spesa e il periodo di applicazione.

Interventi per i quali spetta la detrazione del 65% (55%
per interventi fino al 5 giugno 2013)

Codice

Tipologia intervento

Limite di detrazione

Limite di spesa

Periodo

1

Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
(no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)

 100.000

153.846,15 (181.818,18 per le spese sostenute fino al 5 giugno
2013)

) Dal 2008 al 31 dicembre 2023

2 92.307,69

Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio
2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi)

60.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese
indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)

(109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2023

 

3

Intervento di installazione di pannelli solari – collettori
solari

60.000

92.307,69 (109.090,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno
2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2023

4

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

30.000 (alla formazione di tale limite concorrono anche le spese
indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)

46.153,84 (54.545,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno
2013)

Dal 2008 al 31 dicembre 2023

5

Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui
all’allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006

60.000

92.307,69

Dal 2015 al 31 dicembre 2017

6

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale a biomasse

30.000

46.153,84

Dal 2015 al 31 dicembre 2017

7 e 16

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per controllo da remoto

Nessun limite

Per gli interventi con data di inizio lavori antecedenti al 6
ottobre 2020. Per gli interventi con data di inizio di lavori a
partire dal 6 ottobre 2020, 15.000

Nessun limite

 Per gli interventi con data di inizio lavori antecedenti
al 6 ottobre 2020. Per gli interventi con data di inizio di lavori
a partire dal 6 ottobre 2020, 23.077

 

Dal 2016 al 31 dicembre 2023

14

Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

100.000

153.846,15

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023

 

Interventi per i quali spetta la detrazione del 70 e del
75%

Codice

Tipologia intervento

Limite di spesa

Periodo

8

Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici
condominiali esistenti (percentuale di detrazione 70%)

Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio)

Dal 2017 al 31 dicembre 2023

9

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli
edifici condominiali esistenti e raggiungimento della classe media
dell’involucro sia in inverno che estate (percentuale di detrazione
75%))

Quota parte di (40.000 per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio

Dal 2017 al 31 dicembre 2023

 

Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici
per i quali spetta la detrazione dell’80 e dell’85%

Codice

Tipologia intervento

Limite di spesa

Periodo

10

Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla
riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio
sismico (percentuale di detrazione 80%)

Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio)

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023

11

Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla
riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio
sismico (percentuale di detrazione 85%)

Quota parte di (136.000 per il numero di unità immobiliari che
compongono l’edificio)

Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023

Adempimenti

Nella Guida si segnala che, ai fini della detrazione, per gli
interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020,
è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4
del d.m. 19 febbraio 2007 che ricalca quanto previsto dal decreto
interministeriale n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al
decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione,
sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e
documentale ponendo, invece, l’accento sull’attestato di
qualificazione/certificazione/prestazione energetica.

Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun
adempimento preventivo quale, ad esempio, la comunicazione
preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di
Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36/E, paragrafo 4), richiesta
invece per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali
tale obbligo è stato vigente fino al 2010. Non è altresì previsto
l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento
che naturalmente resta necessario in funzione dell’osservanza delle
norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di
lavoro e nei cantieri.

Invece, per gli interventi con data di inizio lavori a partire
dal 6 ottobre 2020, vanno eseguiti gli adempimenti previsti
dall’art. 6 del d.m. 6 agosto 2020.



 

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