Il Decreto Superbonus (39/2024) è stato definitivamente convertito in legge dalla Camera nello stesso testo licenziato dal Senato con tutta una serie di norme che mettono uno stop alla possibilità di cedere il credito e che amplificano la volontà del Governo di spalmare su più anni la detrazione.
La conversione in legge, prima di tutto, ha confermato la restrizione dell’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, che si applicherà anche agli IACP, alle cooperative a proprietà indivisa e alle ONLUS.
Alcuni aggiornamenti
L’unica deroga prevista è per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, ma solo nel limite di un plafond di 400 milioni di euro.
Inoltre, viene limitata la portata delle CILA-S dormienti: per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito, essa non vale più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore del DL 11/2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa.
Confermata anche l’esclusione dell’istituto della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma ha cristallizzato nello scorso 4 aprile il termine ultimo per l’applicazione di tale istituto.
Cessione del credito
In sede di conversione, inoltre, è stato definito il cd. “spalmacrediti”, ovverosia la possibilità di fruire del bonus in 10 rate, al posto delle 4 precedenti, allungamento temporale che vale anche per le spese inerenti il Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche (per i quali, prima, le rate erano 5).
Le banche, invece, potranno continuare a beneficiare del Superbonus in 4 rate ma si passerà a 6 per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo inferiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni.
Viene anche istituito un fondo di 35 milioni di euro per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici, in favore di soggetti che sostengono spese per interventi di efficientemente energetico e di ristrutturazione edilizia.
La legge, inoltre, prevede:
- il divieto, per i contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, della possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni;
- il dovere di segnalazione alla Guardia di Finanza, da parte dei comuni, dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali (quindi dei ‘cantieri fantasma’, figli di truffe). I comuni potranno peraltro trattenere il 50% di quanto recuperato;
- il divieto, per banche, assicurazione e affini, di compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del DL 34/2020, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’obbligo della trasmissione all’ENEA (per gli interventi passibili di SuperEcobonus) o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (per il SuperSismabonus) di una serie di dati specifici (catastali, ammontare delle spese sostenute nel 2024, spese che saranno sostenute, percentuale delle detrazioni spettanti);
- la diminuzione al 30% (in luogo del 36%) della percentuale di detrazione del Bonus Ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033.
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