Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoaste
01_post_Lazio
Abruzzo
Agevolazioni
Agevolazioni #finsubito
Alghero aste
Cagliari aste
Chieti
Emilia Romagna aste
Firenze aste
Italia aste
L'Aquila
Lazio aste
Lombardia aste
News aste
Olbia aste
Post dalla rete
Roma aste
Sardegna aste
Sassari aste
Toscana aste
Zes agevolazioni
   


Testo Vigente

Testo modificato dal Decreto Salva Casa

 

Art. 6 – Attività edilizia libera

Art. 6 – Attività edilizia libera

 

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

 

 

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno
dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso
di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di
vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette
VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione
dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche
ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell’edificio o di logge o di porticati
rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di
volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,
che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento
della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie
accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante
flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni
domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo
estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;

 

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende,
tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo
retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di
protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o
annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture
fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni
caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare
la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente
variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche
tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo
l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle
preesistenti linee architettoniche;

 

 

Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili

Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili

 

 

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e
o da quello che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare
l’intero immobile o l’intera unità
immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a
verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa
, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis e 38, previo pagamento
delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello
stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre
altresì il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34,
37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui
all’articolo 34-bis.

Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato
legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo
impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese
fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o
altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
secondo periodo quarto periodo si applicano
altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo
abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia

 

Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante

Art. 23-ter – Mutamento d’uso urbanisticamente
rilevante

 

 

 

 

 

 

1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della
singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle
normative di settore, ferma restando la possibilità per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche
condizioni.

1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di
destinazione d’uso senza opere tra le categorie funzionali di cui
al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità
immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C)
di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni di cui al
comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la
possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare
specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento
di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito,
ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici
comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia
finalizzato alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme
a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti
nell’immobile. Il mutamento non è assoggettato all’obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al
vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste
al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione
residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal
piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il
mutamento di destinazione d’uso è soggetto alla segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più
favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico
nel caso in cui siano previste opere edilizie

 

 

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
all’interno della stessa categoria funzionale è sempre
consentito.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di
cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione
diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa
previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti
urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso
di un intero immobile all’interno della stessa
categoria funzionale è sempre consentito.

 

Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali

Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali

 

 

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre
che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico.

5. L’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o
del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici,
culturali, paesaggistici, e sempre che l’opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di
rispetto dell’assetto idrogeologico previo parere delle
amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241
. Nei casi in cui
l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici,
culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto
idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e
dell’area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 della legge 15
maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto
alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere
abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso
alla procedura di alienazione. Il valore venale dell’immobile è
determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per
la rimozione delle opere abusive.

 

Art. 34-bis – Tolleranze costruttive

Art. 34-bis – Tolleranze costruttive

 

 

 

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.

 

 

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui
al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con
il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione
dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile
o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

 

 

 

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi
architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere
e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.

 

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli
atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2
al presente articolo realizzate nel corso di
precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie,
sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a
nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con
apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per
oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della
comunione, di diritti reali.

 

 

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il
tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente
articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo
IV della Parte II. Tale attestazione, corredata dalla
documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del
contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa
allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione
dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo
previsto dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le
difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi
di rilevanza di cui comma alle lettere b) e c) del comma 1 del
medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla
dichiarazione di cui al comma 3 l’autorizzazione di cui
all’articolo 94, comma 2 o l’attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento rilasciata ai sensi dell’articolo 94,
comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo
dei controlli stessi.

 

 

3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di
cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi
interventi è condizione necessaria per la redazione della
dichiarazione di cui al comma 3.

 

Art. 36 – Accertamento di conformità

Art. 36 – Accertamento di conformità  nelle ipotesi
di assenza di titolo, totale difformità o variazioni
essenziali

 

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di
segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa
in
assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero
in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle
ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da
essa o con variazioni essenziali
, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1
, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

 

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di
intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal
permesso.

 

 

Art. 36-bis – Accertamento di conformità nelle ipotesi
di parziali difformità

 

 

1. In caso di interventi realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34
ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla
scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1 e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono
ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della
presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla
disciplina edilizia vigente al momento della
realizzazione.

 

 

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può
essere rilasciato dallo Sportello unico edilizia di cui
all’articolo 5, comma 4-bis subordinatamente alla preventiva
attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello unico, degli
interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle
richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia può
condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da
parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali,
necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di
settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità,
efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla
rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del
presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, lo Sportello unico
edilizia individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le
misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo,
terzo e quarto periodo della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

 

 

3. La richiesta del permesso di costruire o la
segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono
accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che
attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la
dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al
momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di
realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione
di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.

 

 

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono
eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente
o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla
gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito
all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine
perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta
giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo
periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede
autonomamente.

 

 

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al
pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento
del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione
degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la
compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione
pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di
rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui
all’art. 167, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42.

 

 

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio
attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di
cui all’articolo 19, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e
secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento
di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo,
secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del
competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è
interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie,
motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e
ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la
sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale applica le sanzioni del presente testo unico.

 

Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di
conformità

Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento
di conformità

 

 

4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda,
il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono
ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro , stabilita dal
responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore
dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

abrogato

 

 

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità
di cui all’articolo 36.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non
comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità
di cui all’articolo 36 articolo 36-bis.

 



 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui