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Il Decreto Superbonus 2024 è legge. Con 150 voti a favore e 109 contrari, la Camera ha oggi 23 maggio approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria (approvato dal Senato).

Ora è attesa la pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

Detrazioni spalmate in 10 anni anziché in 4

La nuova legge prevede la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi (tra cui Superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche), a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie

Sono introdotte modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le nuove norme vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Viene inoltre rimodulato il termine di recupero delle detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus e relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche. Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni (art. 4-bis).

Deroghe

Si restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Inoltre, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati (art. 1).

Castelli: “Bene salvaguardia per aree del sisma, ora al lavoro per superare il 110”

“Sono riuscito, nel corso dell’esame parlamentare, ad integrare il provvedimento in senso sicuramente migliorativo rispetto al testo iniziale”, ha commentato il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli. “Abbiamo certificato che gli effetti del decreto e, in particolare, il plafond di 330 milioni si applicheranno esclusivamente alle pratiche depositate dopo il 30 marzo 2024. Abbiamo inoltre definito il meccanismo di monitoraggio del limite di spesa e definitivamente chiarito che il termine di rimborso del credito d’imposta, per quanto riguarda le case terremotate, resta di quattro anni e non si estende a dieci. Detto questo, e ringraziando il Governo per la consueta attenzione, credo che sia venuto il momento di ‘salvaguardare’ la ricostruzione da un meccanismo farraginoso come quello del 110; una misura che ha assolto alla funzione di integrare il contributo sisma dopo la bolla inflattiva degli ultimi anni ma che ha alimentato un clima di incertezza che, negli ultimi mesi, ha rallentato una ricostruzione che finalmente avevamo sbloccato. In questa logica, da subito mi metterò al lavoro per una proposta di aggiornamento del contributo parametrico che rimetterò al Governo per una valutazione oggettiva e ragionevole della provvista finanziaria necessaria a sostenere il secondo cantiere più grande d’Europa”.

Aree terremotate, fondo di 35 milioni di euro per il 2025

Si prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza precisando l’ambito applicativo e le modalità di assegnazione delle risorse (art. 1-bis).

Fondo Onlus

Viene istituito un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale (art. 1-ter).

Remissione in bonis

Si esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (articolo 2).

Trasmissione dati a Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche

Viene introdotto l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (art. 3).

Sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti

Si dispone la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione disciplinandone il regime (anche con riferimento ai contribuenti con iscrizioni d’importo superiore a 100.000 euro) ed i termini di applicazione della norma (art. 4).

Comuni, dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle Entrate

Si introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all’Agenzia delle Entrate dell’eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo (art. 4-ter).

Bonus ristrutturazioni, dal 1° gennaio 2028 l’aliquota scenderà al 30% (dal 36%)

Viene ridotta dal 36 al 30 per cento l’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (art. 9-bis, comma 8). Sono escluse dalla riduzione dell’aliquota le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (LEGGI TUTTO).

 

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