Nuova importante presa di posizione da parte della Cassazione sulla vicenda dell’Euribor manipolato, che dalla fine dello scorso anno tiene con il fiato sospeso banche e finanziarie, preoccupate dagli effetti che l’ordinanza numero 34.889 (13 dicembre 2023) della Suprema corte avrebbe potuto originare, con un’ondata di richieste di ricalcolo degli interessi pagati su contratti legati all’euribor tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
Per la Terza sezione civile della Cassazione (decisione 12007/2024), che ha deciso sul punto senza rinviare alle sezioni unite come richiesto dal Procuratore generale a fine marzo, se la banca non è coinvolta o comunque “consapevole” della manipolazione la clausola contrattuale di determinazione degli interessi non è automaticamente nulla perché non sussiste un collegamento con l’intesa a monte: ciò salvo che chi agisce in giudizio non dimostri che la banca sapesse della manipolazione e abbia inteso approfittarne predisponendo il contratto con il cliente. Un altro principio delineato è che il rinvio a un parametro “esterno”, come l’Euribor, per la determinazione del tasso può determinare la nullità (ma solo parziale), qualora tale parametro sia stato manipolato e sia quindi inaffidabile.
Effettiva manipolazione va provata
A tal fine, occorrerà però che la parte che agisce in giudizio dimostri non già l’esistenza di un tentativo di manipolazione, ma l’effettiva manipolazione del tasso. «Se la banca non partecipava al cartello bisogna in sostanza fornire la prova, non solo dell’esistenza di un’intesa cui abbia partecipato la convenuta ma anche del fatto che tale intesa abbia raggiunto il suo obbiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente “alterato” in concreto – spiega Manuela Grassi, avvocato partner di Pedersoli Gattai –. Come? Verificando in primis se le pratiche manipolative non siano rimaste a livello di mero tentativo o se invece il tasso sia stato alterato in concreto; se c’è stata alterazione, in che periodo ciò sia avvenuto e se con significativa incidenza; gli ermellini fanno poi chiarezza su quali siano le conseguenze dell’eventuale nullità parziale delle relative clausole sul complessivo assetto negoziale e sulla possibilità di una sostituzione automatica – ed in quali termini – con altri tassi previsti dal contratto o con tassi di legge, in ipotesi maggiorati dello spread».
Insomma la strada sarà più in salita per chi pensava di fare ricorsi facili. «La Cassazione ha smontato il collegamento tra intesa a monte e contratto a valle per le banche non facenti parte del panel – spiega Francesco Mocci, dello studio Zitiello e Associati –, un argomento che, seppure in modo non chiarissimo, era stato invece accreditato dalla precedente ordinanza di dicembre. Non si può quindi più fondatamente sostenere che un contratto di finanziamento, o di leasing, o un contratto derivato sia lo sbocco di un’intesa anticoncorrenziale a cui nessuna delle parti ha partecipato. Cade anche il paragone con il caso delle fideiussioni omnibus, citato dalla stessa Corte nella pronuncia precedente, che si fondava su ben altri presupposti. Venuto meno ogni automatismo, occorrerà uno sforzo probatorio non indifferente per i clienti delle banche – aggiunge Zitiello –, che dovranno dimostrare, per ottenere la nullità delle clausole di determinazione degli interessi e il ricalcolo del dovuto, che il rinvio all’Euribor abbia determinato in concreto una indeterminatezza delle clausole, perché il parametro non è stato calcolato genuinamente ma artificiosamente: un esercizio tutt’altro che semplice, considerato che la Commissione, in funzione di autorità antitrust, si è limitata a suo tempo ad accertare un tentativo di manipolazione del parametro e non l’effettiva alterazione del tasso».
Gli effetti pratici
Venendo ora agli effetti pratici possiamo dire che la nullità è automatica per le otto banche straniere per le quali è stata appurata l’intesa: tra quelle operanti in Italia ci sono Barclays Bank, Deutsche Bank, Hsbc, JP Morgan, Societé Generale e Credit Agricole (ma non per gli ex clienti Creval che non aveva partecipato al cartello).
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