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Arrivano distacchi e permessi sindacali, in vigore il decreto legge: tutte le novità


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024 il decreto legge n. 61 del 9 maggio 2024  che riguarda le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, a cui sono  riconosciuti permessi e distacchi per lo svolgimento dell’attività sindacale, ma non solo. Il decreto interviene anche in tema di rappresentatività, diminuendo le soglie percentuali per il riconoscimento, e incrementando il fondo destinato al personale civile del ministero della Difesa.


Il decreto ha origine dalla legge 46 del 2022 che, in seguito ad una sentenza della Corte costituzionale, ha sancito per la prima volta la liceità delle associazioni sindacali. Prima che entrasse in vigore questa norma, infatti, il Codice dell’ordinamento militare (COM) non ammetteva questa possibilità.


L’obiettivo del provvedimento è, si legge nella bozza, «consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa – sicurezza».


 


Pubblicato il decreto coesione


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2024, è stato pubblicato il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 con disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.


Il decreto interviene anche con misure per rafforzare l’occupazione delle categorie di lavoratori più svantaggiate e in generale nel Mezzogiorno.


Si introduce il bonus giovani, che consiste nell’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – nel limite massimo di 500 euro mensili – per 2 anni, per l’assunzione di giovani con età inferiore a 35 anni, donne e, nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno, anche degli over 35 disoccupati da almeno ventiquattro mesi.


Viene previsto, inoltre, un bonus donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile – per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.


Con il bonus ZES, il provvedimento sostiene lo sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno attraverso uno sgravio contributivo del 100% per un periodo massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro per ciascuno lavoratore assunto, per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti.


 


Aggiornato il sistema tessa sanitario


È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 26 aprile 2024, con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze – modificando il D.M. 19 ottobre 2020 e il relativo allegato B – approva il disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema TS, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi.


 


Scambio automatico conti finanziari: aggiornata la lista dei paesi


È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024 n. 105 il provvedimento 2 maggio 2024 del Ministero dell’Economia e Finanza che aggiorna gli elenchi degli Stati esteri coinvolti nello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.


Nello specifico, il provvedimento pubblicato va a ritoccare l’Allegato C (giurisdizioni oggetto di comunicazione) e l’Allegato D (giurisdizioni partecipanti) del decreto 28 dicembre 2015 che ha dato attuazione alla legge n. 95/2015 e alla direttiva n. 2014/107/Ue.


 


INPS


Lavoro domestico: online il nuovo estratto contributivo


L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 9 maggio 2024, comunica per i rapporti di lavoro domestico del rilascio del nuovo servizio online per la consultazione dell’estratto contributivo, con informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni, utili agli interessati per effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata.


Il nuovo “Estratto Conto” è disponibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, ed è raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite una delle seguenti credenziali


 


Riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti


Con la circolare 64 del 7 maggio 2024 l’INPS fornisce le indicazioni sul riconoscimento della pensione ai superstiti in favore di nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti, come indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio – 5 aprile 2022, n. 88.


L’istituto  ricorda che con la sentenza n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818  nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. 


 


Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 


L’INPS, con la circolare n. 63 del 7 maggio 2024 illustra le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024


Dal 14 marzo, la documentazione è disponibile attraverso i canali consueti. Coloro che sono in possesso di credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare la Certificazione Unica dal sito istituzionale accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:


•  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;


•  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).


In alternativa, è possibile chiedere il rilascio cartaceo della CU 2024, recandosi presso le strutture dell’Istituto e rivolgendosi, dove il servizio è presente, alla Prima accoglienza”, senza prenotazione. Negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede.


 


Imprese di interesse strategico: le istruzioni per fruire della CIGS


L’INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, rende noto le indicazioni in merito agli strumenti di sostegno al reddito introdotti dal D.L. 4/2024 (L. 28/2024).


Con particolare riferimento alla CIGS per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria (art. 3), si ricorda che è consentito l’accesso a periodi di CIGS ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa ai sensi del D.L. 347/2003 (L. 39/2004).


Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in commento devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1, commi 175 e 176, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).


 


Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2024


L’INPS, con la circolare n. 61 del 2024, ha pubblicato i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2024. I nuovi importi di riferimento sono calcolati sulla base della variazione percentuale comunicata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l’anno 2023.


 


Bonus contributivo madri: al via le comunicazioni dei codici fiscali dei figli


L’INPS, con il messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, comunica che le lavoratrici fruitrici dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (madri di tre o più figli – cd. bonus mamme), previsto dall’articolo 1, commi da 180 a 182, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024), possono comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli, attraverso una apposita utility.


L’applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è stato rilasciato ed è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso:


“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”.


 


ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Certificati degli appalti in luoghi confinanti


L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 859 dell’8 maggio 2024, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti concernenti la certificazione dei contratti nei luoghi confinati e negli ambienti sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.


Per quanto concerne la competenza territoriale degli organi abilitati alla certificazione,ribadisce dunque quanto già chiarito dal Ministero del lavoro con l’interpello n. 34/2011, secondo cui la previsione contenuta nell’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 citato, in forza del quale le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore, trova applicazione esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro e le Province.


Pertanto, nel caso di specie, ricompreso invece nell’art. 76, comma 1 lett. c-ter), l’ambito di competenza territoriale resta definito nel regolamento interno della relativa Commissione.


Con riferimento all’attività di indagine della Commissione di certificazione, ferma restando l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si ritiene possibile richiedere anche a campione, in relazione alla verifica relativa all’applicazione del CCNL, eventuale documentazione di supporto.


 


Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida


L’INL, con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, è intervenuta in merito alle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001.


L’Ispettorato, dopo aver ricordato che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia – nella fattispecie di cui all’art. 55, c. 4, del D.Lgs. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente, ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.


In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).


Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Comunicazione trasferimenti esteri anche per la valuta virtuale


Con il provvedimento del 9 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5mila euro, inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Definito anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.


 


Affitti brevi le indicazioni dell’Agenzia


Con Circolare n. 10 del 10 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni agli uffici sulle novità introdotte per la cedolare secca sulle locazioni brevi dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).


L’art. 1, c. 63, della legge di bilancio 2024, ha infatti modificato l’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, sul regime fiscale delle locazioni brevi:


  • innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all’art. 3 del D. Lgs. 23/2011: l’aliquota viene quindi stabilita nella misura ordinaria del 26% in luogo del 21%, e, contestualmente, viene riconosciuto al locatore la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente;

  • delineando le modalità per procedere agli adempimenti, da parte degli intermediari non residenti, in maniera conforme al diritto UE, secondo quanto declinato dalla Corte di giustizia UE.


 


Aiuti di stato non registrati le modalità per porre rimedio


L’Agenzia delle entrate,  con il provvedimento del 7 maggio 2024, definisce le modalità con cui l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni che consentono di rimediare spontaneamente alle anomalie che hanno determinato la mancata registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di Stato), Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2020.


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 101 del 10 maggio 2024  – Costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991 – Regime transitorio


In tema di regime transitorio, con riguardo al costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991, condizione inderogabile per la sua applicazione era l’indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell’ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l’unica eccezione a tale condizione era prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.


 


AGENZIA DELLE DOGANE


Controlli sui trasferimenti di denaro intra-extra UE: precisazioni da parte delle Dogane


L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 12 del 7 maggio 2024 ha fornito dei chiarimenti circa i controlli sulle persone fisiche in entrata o in uscita dal territorio nazionale e Ue, che portano con sé denaro contante. In particolare è stato istituito un sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’Unione/territorio nazionale, che portano con sé denaro di importo pari o superiore ai 10.000 euro.


In modo particolare, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (art. 3 Reg (UE) 2018/1672) sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale è prevista la presentazione di apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.


In caso di omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa prescinde dagli eventuali illeciti e attività criminose e dalle relative pene, che possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia dei 10.000 euro.

 

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