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Bonus ZES unica ad hoc per le imprese agricole e della pesca.

La riformulazione della disciplina del credito d’imposta, istituito dall’art. 16, D.L. n. 124/2023, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura arriva con il decreto Agricoltura (art. 1, c. 7, D.L. n. 63/2024).
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 40 milioni di euro per l’anno 2024 (art. 1, c. 9, a cui potranno aggiungersi eventuali economie che potrebbero determinarsi sullo stanziamento di 90 milioni di euro previsto all’art. 1, c. 8, a favore del credito di imposta Sud, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023.

Sarà un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

A chi spetta

Con riferimento all’ambito soggettivo, il credito d’imposta spetta, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.
Stando alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E/2016 in relazione al credito di imposta Sud (di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015), i destinatari del credito d’imposta sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa classificabili nell’articolo 55 TUIR, indipendentemente dalla relativa natura giuridica.
Secondo quanto indicato nella risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-07072 dell’8 marzo 2022, ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, la possibilità di accedere al credito d’imposta dovrebbe essere preclusa alle imprese agricole individuali e alle società semplici, titolari di solo reddito agrario, di cui all’art. 32 del TUIR, mentre dovrebbero rientrare a pieno titolo le imprese che esercitano le attività agricole e connesse, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 c.c., oltre i limiti stabiliti dal citato articolo 32, in quanto produttive di reddito d’impresa.
Ugualmente, dovrebbero beneficiare del credito d’imposta le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e le cooperative agricole, anche se hanno optato per l’imposizione catastale in quanto, ai sensi del D.M. 213/2007, i redditi prodotti sono qualificati come reddito d’impresa.

Con riferimenti a quanto sopra, nella risposta è stato infatti osservato che:

a) sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali;

b) per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 del codice civile, e delle attività indicate dalle lettere b) e c) del comma 2, dell’articolo 32 del TUIR, che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa;
c) in base all’articolo 55 del TUIR, sono inoltre considerati redditi d’impresa:
– i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile;

– i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

– i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa.

Quali sono gli investimenti ammissibili

Per quanto concerne invece l’ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Si rileva che tale taglia finanziaria minima degli investimenti (50.000 euro) è nettamente inferiore ai 200.000 euro previsti dall’art. 16, D.L. n. 124/2023, per le imprese diverse dalle imprese agricole e della pesca.

Per espressa previsione normativa, i beni oggetto di investimento devono presentare le seguenti caratteristiche:

– devono essere strumentali. Riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34/E/2016, la strumentalità del bene deve essere verificata rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. I beni, dunque, devono essere di uso durevole ed idonei ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), nonché quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;

– devono essere nuovi. Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati;

– devono essere destinati a strutture produttive localizzate nelle Regioni agevolate. Per “struttura produttiva”, come chiarito dalla circolare n. 34/E/2016, deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori ammissibili, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

A quanto ammonta il credito di imposta

Per quanto riguarda la misura dell’aiuto, secondo quanto previsto dalla disposizione, il credito d’imposta è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Dalla lettura della norma non si evince quali siano i regolamenti (Ue) da prendere a riferimento. Tale aspetto dovrà essere chiarito dal decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

Qual è il periodo di validità

Ai fini dell’agevolazione, per espressa previsione normativa, rilevano gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2024.

La disposizione non indica invece la data di inizio di validità degli investimenti.

Al riguardo, considerando che la disciplina del credito di imposta “deriva” da quella del credito di imposta ZES unica di cui all’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 (per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca), che agevola gli investimenti effettuati dal “1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024”, si ritiene che anche il credito di imposta ZES unica in commento, riservato alle imprese agricole e della pesca, si applichi agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

In base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 34/E/2016, per la corretta imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione è necessario rifarsi alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Pertanto:

– le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione;

– gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale.

Per gli investimenti realizzati in economia i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato art. 109.

Ai sensi della circolare n. 34/E/2016, il riferimento alle regole fissate all’articolo 109 del TUIR è un criterio generale, applicabile a prescindere dalla circostanza che il soggetto beneficiario applichi tale regola per la determinazione del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

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