L’emendamento al DL n 39/204 con importanti novità sul superbonus viene confermato, ieri, bocciati i subemendamenti per attenuare la stretta.
Confermata la stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi e confermato l’obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024.
Bisognerà attendere i dettagli del testo definitivo del decreto legge 39/2024 che entro il 29 maggio deve essere convertito in legge.
Nel frattempo il CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprime con comunicato stampa del 13 maggio il totale disappunto alle continue modifiche alla agevolazione che ormai non trova pace generando confusione negli operatori e nei cittadini.
1) Emendamento Superbonus: sintesi delle novità approvate
Con il DL n 39/2024 in conversione in Legge, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e depositato in Commissione Finanze del Senato, si vuole inserire nel nuovo art. 4-bis la gran parte delle novità per il superbonus.
In sintesi, con i primi quattro commi del nuovo art 4 bis si andrebbe a prevedere quanto segue:
- per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti qualificati quali banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione (dell’art 121 del DL 34/2020) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL. Il divieto riguarda tutti i crediti da superbonus e altri bonus edilizi utilizzabili in compensazione dal 2025 in poi, a prescindere dall’anno di sostenimento della spesa da cui derivano. Il divieto non comprende tutti i titolari di crediti d’imposta diversi dai predetti “soggetti qualificati”;
- altra novità prevede di spalmare obbligatoriamente in 10 anni le detrazioni superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche, per quelle che derivano da spese sostenute dal 2024 in poi (nessuna rimodulazione da 4-5 anni a 10 anni per le detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso);
- inoltre, si prevederebbe, in deroga a quanto previsto dall’art 121 comma 3 del DL n 34/2020 che i crediti di imposta derivanti da sconto e cessione per superbonus, sismabonus e bonus barriere siano ripartiti in 4 o 5 anni indipendentemente dal numero di quote in cui sarebbe fruibile la detrazione. Ossia, sulle spese 2024, se ancora possibile esercitare sconto e cessione, il credito che matura per il fornitore o il cessionario è ripartito in 4-5 quote annuali malgrado andrebbe suddivisa in 10 quote come previsto dal nuovo comma 4 del nuovo art 4 bis. Il comma 5 del nuovo articolo recita espressamente: “Il comma 5, in deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 1, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013″.
Il CNI h espresso una forte critica alle misure.
Nel comunicato stampa del 13 maggio viene evidenziato appunto che “nella notte fra venerdì e sabato scorsi è stato presentato in Commissione Finanze del Senato, l’emendamento del Governo al decreto legge Superbonus. Il testo contiene, tra le altre cose, la norma che prevede, relativamente alle spese legate al Superbonus sostenute nell’anno 2024, la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali invece di quattro. La norma si applicherà anche al Sismabonus. La detraibilità in dieci anni delle spese per interventi col Superbonus riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi tra il 2024 e il 2025. La misura, la cui retroattività evidentemente è limitata al solo 2024, naturalmente avrà un certo impatto sui cittadini e sulle imprese che hanno effettuato e fatturato i lavori in Superbonus nel corso di quest’anno e che hanno maturato il diritto alla detrazione, facendo saltare le loro pianificazioni fiscali creando dunque delle difficoltà.
Il CNI ha specificato che:
- esprime forte disappunto per l’ennesima modifica alla norma che genera totale disorientamento in tutti i cittadini e gli operatori interessati,
- esprime una forte perplessità nei confronti delle cifre relative al Superbonus, secondo gli ingegneri non si precisa mai abbastanza, ad esempio, che le citate altisonanti spese a carico dello Stato si riferiscono alla totalità dei Bonus e non al solo Superbonus. Inoltre, non si dice mai, a detta del CNI, che si tratta di cifre lorde, alle quali andrebbero sottratte l’IVA e l’IRPEF versate su quegli importi da proprietari di immobili ed operatori interessati. In generale non vengono mai calcolati i ritorni, diretti e indiretti, che la spesa per Superbonus ha generato in termini di crescita del Pil, crescita dell’occupazione, crescita del gettito fiscale ed emersione di attività in nero.
Si conclude che il CNI gradirebbe che il Governo riferisse dati precisi e certi su quella che è la reale spesa netta a carico dello Stato, perché soltanto basandosi su dati inconfutabili si potrà rendere concreta ogni possibile valutazione su come si potranno configurare eventuali futuri bonus, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle recenti direttive europee.
Si attende il testo definitivo della legge di conversione del DL n 39/2024 che dovrebbe mettere un punto definitivo all’Odissea superbonus.
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