A chi spettano le detrazioni fiscali previste per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)? Se spettano anche al detentore
dell’immobile, lo stesso può accedere anche al bonus mobili di cui
all’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013?
Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: nuova risposta
del Fisco
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la nuova risposta 13 maggio
2024, n. 102 che riprende parecchi concetti già espressi nella
sue guide alle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ed. ottobre 2022) e
al bonus mobili (ed.
gennaio 2023).
La risposta arriva a seguito di istanza in cui viene chiesto un
chiarimento in merito all’utilizzo dei due bonus edilizi da parte
di un contribuente non proprietario dell’unità immobiliare da
ristrutturare e arredare.
Nel caso di specie, infatti, il contribuente detiene l’immobile
come alloggio gratuito a seguito di determina. Su questo alloggio
dichiara di aver effettuato nel 2023 alcuni interventi di recupero
del patrimonio edilizio (art. 16-bis, TUIR) previamente autorizzati
dalla proprietà.
Come anticipato, l’istante chiede chiarimenti in ordine
all’accesso al bonus ristrutturazioni edilizie e al bonus mobili di
cui all’art. 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n.
63.
Bonus ristrutturazioni edilizie: gli interventi
Preliminarmente, il Fisco ha ricordato che per accedere al bonus
ristrutturazioni nel caso di interventi su parti private di edifici
residenziali e loro pertinenze, è necessario che l’intervento sia
di:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
di cui all’art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).
L’art. 16-bis del TUIR prevede una detrazione del 36% da
applicare alle spese ammissibili con un limite di spesa pari a
48.000 euro. Aliquota fiscale e limite di spesa sono stati, però,
modificati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. Fino alla fine
dell’anno in corso, il bonus ristrutturazioni edilizie è, infatti,
utilizzabile con aliquota del 50% e limite di spese pari a 96.000
euro.
Bonus mobili 2023: aliquota e limite di spesa
Ciò premesso, così come previsto all’art. 16, comma 2, del D.L.
n. 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista
dall’art. 16-bis del Tuir, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50%
delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di
interventi di recupero edilizio (bonus mobili), su un importo
massimo delle spese stesse, per l’anno 2023, non superiore a 8.000
euro.
Bonus ristrutturazioni edilizie e bonus mobili: a chi
spetta
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che La
detrazione spetta ai detentori dell’immobile, a condizione che:
- siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da
parte del proprietario; - la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di
locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente
registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del
sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se
antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per
l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Inoltre, la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai
titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini
previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000. Mentre il consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può
essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio
dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la
data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale
si intende fruire della detrazione medesima.
Il fisco ha, infine, precisato in diverse risposte ad istanze di
interpello (risposte n. 114 del 16 febbraio
2021, n. 515 del 27 luglio
2021 e n. 610 del 17 settembre
2021) rese in riferimento al Superbonus, che tali condizioni
risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia
sottoscritto un contratto di comodato d’uso o di locazione
regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il
contribuente disponga dell’immobile in forza di un diverso
titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità
giuridica e materiale che risulti da un documento con data
certa.
La risposta all’interpello
Nel caso oggetto dell’interpello, l’atto di assegnazione
dell’alloggio costituisce titolo idoneo di detenzione dell’unità
immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità
giuridica e materiale. Pertanto, l’Istante potrà fruire (nel
rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto
del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione
di cui al citato articolo 16-bis nonché, sussistendone tutti i
requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio
nei limiti previsti dalla normativa.
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