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Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università’ non statali ai fini della detrazione dall’imposta lorda sui redditi dell’anno 2023


Con il decreto 7 dicembre 2023 del Ministero dell’Università e della ricerca, pubblicato il 30 gennaio 2024, sulla Gazzetta Ufficiale  n. 24 sono stati individuati gli importi massimi da indicare in dichiarazione dei redditi per il calcolo della detrazione, a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta (se superiore), per gli studenti che frequentano università non statali


 


Estensione delle procedure telematiche ad atti e provvedimenti amministrativi emanati dalle pubbliche amministrazioni


Con Il provvedimento del 23 gennaio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 de  27 gennaio 2024, L’Agenzia delle entra ha disposto l’estensione delle procedure telematiche agli atti e provvedimenti emanati dalle Pubbliche amministrazioni elencate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari.


l provvedimento del 23 gennaio ha disposto l’estensione delle procedure telematiche anche agli atti e provvedimenti emanati dalle pubbliche amministrazioni elencate nell’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, per i relativi adempimenti in materia di atti immobiliari. La trasmissione online comprende anche il titolo da presentare al conservatore. e locali.La trasmissione telematica del titolo riguarda le copie autentiche e i duplicati informatici degli atti e provvedimenti amministrativi, emanati dall’ente e integralmente predisposti con strumenti informatici e con l’impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull’autenticazione degli atti informatici e, sotto il profilo formale, delle disposizioni inerenti la conservazione sostitutiva.


 


 


INPS


Quota 103 e opzione donna: implementate le funzioni telematiche per la domanda


L’INPS, con il messaggio n. 454 del 1 febbraio 2024, rende noto che è stato implementato il sistema di gestione delle domande di pensione anticipate flessibile, quota 103 e opzione donna, per recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024.


Le domande si presentano:


  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”;

  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;

  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).


 


Esonero lavoratrici madri: le istruzioni dall’INPS


Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024  l’INPS ha pubblicato le istruzioni per il riconoscimento della decontribuzione in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli introdotta dalla legge di bilancio 2024.


Dopo aver riepilogato la normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2024, la circolare illustra le condizioni di spettanza dell’esonero, fornisce le istruzioni operative e indica le modalità di esposizione nel flusso UniEmens, chiarendo che il beneficio spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.


Il requisito si intende perfezionato al momento della nascita e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.


Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, la circolare suggerisce che le lavoratrici devono  comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, fornendo l’ indicazione del numero di figli e i rispettivi codici fiscali.


Per esigenze di privacy, prossimamente l’ INPS renderà disponibile un applicativo ad hoc per le lavoratrici che intenderanno comunicare direttamente all’Istituto i codici fiscali dei figli.


 


Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2024


L’INPS, con la circolare n. 26 del 31 gennaio 2024, ha reso disponibili le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2024.


Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, anche per l’anno 2023 l’aliquota resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.


Le aliquote INAIL per gli operai agricoli dipendenti sono invariate (10,1250% per l’assistenza Infortuni sul Lavoro e 3,1185% per l’addizionale Infortuni sul Lavoro).


La circolare precisa, inoltre, che le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2024, non hanno subito variazioni.


 


Nuovi importi massimi deitrattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI, relativi all’anno 2024


L’INPS, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, rende noto le misure, in vigore dal 1° gennaio 2024, degli importi massimi:


  • dei trattamenti di integrazione salariale,

  • dell’assegno di integrazione salariale del FIS,

  • dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito,

  • dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo,

  • dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali,

  • delle indennità di disoccupazione NASpI, DIS-COLL, ALAS,

  • dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),

  • dell’indennità di disoccupazione agricola,

  • della misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.


 


Gestione separata Aliquote contributive su redditi e compensi per l’anno 2024


L’INPS, con circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, ha comunicato i valori aggiornati per il 2024 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata. La disciplina riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 33%, sia i professionisti senza cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 25%, sia i collaboratori.


 


Importo dei contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici


Nella circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 per i lavoratori domestici, determinati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Nel documento di prassi l’Istituto fissa anche i coefficienti di ripartizione da applicare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. Per i contratti a termine continua ad applicarsi il contributo addizionale.


 


 


MINISTERO DEL’INTERNO


Flussi 2024: rimandati a marzo nei giorni 18, 21 e 25 i “click days” per assumere lavoratori stranieri


Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 641 del 29 gennaio 2024, ha rinviato di oltre un mese la presentazione delle domande per far entrare e assumere in Italia lavoratori stranieri nell’ambito delle 151mila quote autorizzate dal governo per il 2024 con il Decreto Flussi.


Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2024 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha modificato come segue il calendario dei “click days” (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio) per le diverse tipologie di lavoratori:


  • il 18 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

  • il 21 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);

  • il 25 marzo dalle ore 9 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.


Le relative istruzioni operative verranno diramate dal Ministero dell’Interno a seguito della pubblicazione del suddetto DPCM.


 


 


ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Lavoro sportivo – obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro differimento


L’Ispettorato Nazionale del lavoro con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2024, ha fornito indicazioni su quanto previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 in materia di termini per le scritturazioni. Con la circolare in oggetto, l’Ispettorato ha sospeso il termine, in scadenza il 30 gennaio 2024, entro cui gli Enti sportivi avrebbero dovuto iscrivere nel Libro Unico del Lavoro (LUL) i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sportivi del 2023. Come spiega Ispettorato Nazionale, il legislatore ha previsto, “ai fini dell’efficacia della disciplina di cui al citato art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, l’adozione di apposito D.P.C.M., ancora in via di emanazione. L’assenza del citato D.P.C.M. non consente, dunque, di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 39, commi 6 e 7, del D.L. n. 112/2008. Ne deriva che – così come condiviso dallo stesso Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 931 del 30 gennaio 2024) – il termine di iscrizione sul LUL, indicato in “trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento” (e cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023), non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.


Ciò premesso, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Piattaforme on line due settimane in più per la comunicazione


Con il provvedimento del 31 gennaio 2024, l’Agenzia delle entrate dispone che i gestori delle piattaforme online hanno due settimane in più per comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni riguardanti le vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”). Precisamente, la comunicazione, che era prevista entro oggi, potrà essere effettuata invece entro il prossimo 15 febbraio 2024.


 


Isa 2024, individuati i dati rilevanti


L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 29 gennaio 2024 individua i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2024 e, contestualmente, le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici. Allegati infatti al provvedimento, in dettaglio, gli ulteriori dati per l’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2024 e l’elenco delle attività economiche.


 


Pubblici registri immobiliari e normativa in materia di trattamento dei dati personali


L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 29 gennaio 2024 fornisce le prime indicazioni operative applicabili al sistema della pubblicità immobiliare a tutela dei diritti in materia di protezione dei dati personali. Come è noto, per l’esecuzione di una formalità nei registri immobiliari (trascrizione, iscrizione, annotazione) è necessario presentare al conservatore il titolo con l’evento giuridico da pubblicare e la relativa nota in cui devono essere indicati gli elementi espressamente previsti dal legislatore. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, su tale nota, al fine di individuare se i dati in essa contenuti possano generare eventuali problematiche sotto il profilo del trattamento dei dati personali. Basti pensare alle informazioni relative alle condanne penali o all’etnia di appartenenza o ancora all’orientamento religioso o sessuale.


 


Disposizioni riguardanti adempimenti in materia di transazione  nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti


Con il  provvedimento del 29 gennaio 2024 l’Agenzia delle entrate stabilisce che nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia, che prevedono una falcidia del debito originario, inclusi i relativi accessori, superiore al 70% e, contestualmente, all’importo di 30 milioni di euro, l’adesione alla proposta sia espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese.


La misura si applica alle proposte di transazione espresse a partire dal 1° febbraio 2024.


Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, Dl n. 69/2023, come modificato dall’articolo 4-quinquies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 individuando, come richiesto, la struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme, la soglia di percentuale e in valore assoluto della falcidia del debito originario proposta, al di sopra della quale il predetto parere è espresso dalla struttura centrale individuata e, infine, la decorrenza delle nuove disposizioni.


 


Superbonus 90%: i codici per la restituzione spontanea del contributo non spettante


Istituiti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio scorso, i codici tributo “8158”, “8159” e “8160” per la restituzione spontanea, tramite modello F24 ELIDE, del contributo a fondo perduto non spettante, relativo al Superbonus 90%, e concesso ai contribuenti con un reddito non superiore a 15.000 euro per sostenere le spese relative a interventi edilizi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari (art. 9, comma 3, D.L. n. 176/2022). Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2023, erano stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in argomento; mentre con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332648 del 22 settembre 2023 erano stati fissati il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento del beneficio. In particolare, nel provvedimento in esame si chiarisce che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, i codici tributo – ha specificato l’Agenzia – sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, nella sezione “CONTRIBUENTE” dove sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento e nella sezione “ERARIO ED ALTRO” dove nel campo “importi a debito versati” viene indicato l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice indicato.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 23 del 29 gennaio 2024 – Credito di imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES) – immobile – acquisto – contratto con patto  di riservato dominio


Le spese per l’acquisto di un immobile tramite la formula del “patto di riservato dominio” consentono l’accesso al credito d’imposta Zes, previsto dal Dl n. 91/2017. L’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà (articolo 109, comma 2, lettera a), del Tuir).


 


Risposta n. 25 del 29 gennaio 2024 – Piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali – rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP)


In base all’articolo 6 del Dm 8 giugno 2011, gli oneri per i piani di stock option contabilizzati a conto economico nel 2021 ai sensi dell’Ifrs 2 sono deducibili ai fini Ires, in virtù del principio di derivazione (articolo 83, Tuir). Per le annualità precedenti, sebbene la mancata rilevazione contabile di tali piani di stock option nei bilanci Oic compliant redatti possa, di per sé, integrare un criterio di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale divergente, rispetto a quello previsto dagli Ias/Ifrs, ciò non ha prodotto effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nel corso dei medesimi periodi d’imposta (ossia, sino al 2020).In proposito, va rilevato, che la predetta quota della ”riserva per piani di stock option” rappresenta – per sole finalità comparative, l’ammontare dei costi relativi a detti piani di stock option che sarebbero stati contabilizzati nei conti economici (e che avrebbero avuto come contropartita la ”riserva per piani di stock option”) dei rispettivi esercizi di competenza (precedenti) qualora la Società fosse stata ”da sempre” Ias/Ifrs adopter.Occorre, infatti, osservare che le singole quote di fair value delle opzioni vengono rappresentate in bilancio, in base all’Ifrs 2, come remunerazioni periodiche e autonome, con la conseguenza che il recepimento fiscale delle qualificazioni Ias/Ifrs determina unicamente il passaggio alla sfera reddituale (e di rilevanza fiscale) delle remunerazioni contabilizzate a partire dall’esercizio di Fta (il 2021, nel caso concreto), senza interferire con il trattamento delle remunerazioni pregresse afferenti a esercizi in cui l’istante non adottava gli standard internazionali (ma gli Oic che non ammettevano la rilevazione di un simile costo).Pertanto, mentre per la contabilizzazione dei costi del 2021 vale la deducibilità, ciò non può valere per gli esercizi pregressi in cui, ai fini Oic, il costo non interessava il conto economico. Ai fini Irap vale il principio dell’esclusione dalla base imponibile dei costi per lavoro, salva la deducibilità dei costi del personale dipendente impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma questo solo per il 2021.


 


Risposta n. 26 del 30 gennaio 2024


Un Comune che trasferisce la proprietà di alcuni terreni, a titolo di parziale corrispettivo, a una società incaricata di progettare e costruire nello stesso Comune una scuola mediante apposita convenzione, dovrà pagare l’Iva sui terreni ceduti, trattandosi di un’operazione di permuta per la quale è prevista l’applicazione dell’imposta


 


Risposta n. 27 del 31 gennaio 2024 – IRAP – concordato preventivo – marchio – cessione – plusvalenza – rilevanza


La plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa nell’ambito di un concordato preventivo è imponibile ai fini Irap secondo le regole ordinarie.

 

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